rivalsadatorelavoro

Rivalsa del datore di lavoro

Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative.
Lo stabilisce la sentenza datata 12 novembre 1988, nr. 6132, delle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

Il danno del datore di lavoro può essere liquidato sulla base dell'ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati dal medesimo datore di lavoro per il periodo di assenza del dipendente infortunato.

Studio Blu L&P Monza aiuta i datori di lavoro ad ottenere il risarcimento per la mancata prestazione lavorativa del proprio dipendente che con ragione ha subito un danno.